Art. 52, c.1, Codice dell’amministrazione digitale
In vigore dal 07 Marzo 2005 L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e’ disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e…
Read articleArt. 63, c.3-bis e 3-quater Codice dell’amministrazione digitale
In vigore dal 07 Marzo 2005 3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei…
Read articleArt. 53, c.1-bis, (Siti Internet delle pubbliche amministrazioni)
In vigore dal 07 Marzo 2005 Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i…
Read articleArt. 5, c.1, Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
In vigore dal 07 Marzo 2005 I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre…
Read articleArt. 37, Zone a burocrazia zero
Art.37 – Decreto Legislativo 21/06/2013 n°69, in vigore dal 21 Giugno 2013. Convertito dalla 98/2013, ABROGATO dall’Art. 2 L. 10/2016 Articolo ABROGATO Visitatori: 29
Read articleArt. 5, c.1, Pubblicazione nei siti web di atti e provvedimenti su procedure ad evidenza pubblica o di bilanci
In vigore dal 21 Agosto 2013 I soggetti di cui all’art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un’apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un’immediata e agevole consultazione. I soggetti di cui al comma 1…
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