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Art. 5, c.1, Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

In vigore dal 07 Marzo 2005 I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza

Art. 37, Zone a burocrazia zero

 Art.37 – Decreto Legislativo 21/06/2013 n°69, in vigore dal 21 Giugno 2013. Convertito dalla 98/2013, ABROGATO dall’Art. 2 L. 10/2016 Articolo ABROGATO

Art. 5, c.1, Pubblicazione nei siti web di atti e provvedimenti su procedure ad evidenza pubblica o di bilanci

In vigore dal 21 Agosto 2013 I soggetti di cui all’art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un’apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un’immediata e agevole consultazione. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci utilizzando

Art. 32, c.2, Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

In vigore dal 21 Agosto 2013 2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalita’ previste

In vigore dal 21 Agosto 2013 2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in for

In vigore dal 26 Agosto 2016 Gli atti normativi del Governo e ((gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300,)) fissano la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al

Art. 8, c.1 (Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

In vigore dal 26 Agosto 2016 L’articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e’ sostituito dal seguente: «Art. 7. (Qualita’ dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza). – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendono disponibili i

Art. 43, (Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

In vigore dal 26 Agosto 2016 All’articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle pubbliche amministrazioni»; al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» e’ soppressa; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto

Art. 1, c.2 Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire

In vigore dal 20 Aprile 2013 2. Del ricorso e’ data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso e’ altresi’ comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Art. 4, c.2,6 Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire

In vigore dal 20 Aprile 2013 2. Della sentenza che definisce il giudizio e’ data notizia con le stesse modalita’ previste per il ricorso dall’articolo 1, comma 2. 6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.

Art. 18-bis (Indicatori di bilancio)

In vigore dal 23 Giugno 2011 Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bila ncio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro