In vigore dal 26 Agosto 2016
- All’articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
- la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle pubbliche amministrazioni»;
- al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» e’ soppressa;
- dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonche’ delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facolta’ di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all’articolo 71 sono definite le modalita’ per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.»; - i commi 2 e 3 sono abrogati.
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