Art. 5, c.1, Pubblicazione nei siti web di atti e provvedimenti su procedure ad evidenza pubblica o di bilanci

In vigore dal 21 Agosto 2013

  1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un’apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un’immediata e agevole consultazione.
  2. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell’art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
  3. I bilanci sono consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale.