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Art. 8, Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione

In vigore dal 20 Aprile 2013 I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto. I dati, le informazioni e i

Art. 20, c.2 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

In vigore dal 20 Aprile 2013. Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 in vigore dal 23/06/2016(In grassetto le integrazioni, barrate le parti abrogate) vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale,

Art. 20, c.3 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

In vigore dal 20 Aprile 2013. Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 in vigore dal 23/06/2016(In grassetto le integrazioni, barrate le parti abrogate) vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale,

Art. 34 c. 1,2 Trasparenza degli oneri informativi

IIn vigore dal 20 Aprile 2013. Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 in vigore dal 23/06/2016(In grassetto le integrazioni, barrate le parti abrogate, in rosso iriferimenti alla Sezione specifica) (Articolo abrogato)

Art. 20, c.3 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita’ o incompatibilita’

In vigore dal 20 Aprile 2013 All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita’ di cui al presente decreto. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel

Art. 28, c.1 Pubblicita’ dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

In vigore dal 20 Aprile 2013. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo,

Art. 2, c. 9-bis Conclusione del procedimento

In vigore dal 02 Settembre 1990 29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

Art. 52, c.1, Codice dell’amministrazione digitale

In vigore dal 07 Marzo 2005 L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e’ disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati,

Art. 63, c.3-bis e 3-quater Codice dell’amministrazione digitale

In vigore dal 07 Marzo 2005 3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo

Art. 53, c.1-bis, (Siti Internet delle pubbliche amministrazioni)

In vigore dal 07 Marzo 2005 Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.1-bis.