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Art. 40 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali)

In vigore dal 23 Giugno 2016 In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.

Art. 41 (Trasparenza del servizio sanitario nazionale)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.1-bis. Le

Art. 42 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:a) i provvedimenti adottati, con la

Art. 43 (Responsabile per la trasparenza)

In vigore dal 23 Giugno 2016 All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nelPiano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente

Art. 44 (Compiti degli organismi indipendenti di valutazione)

In vigore dal 23 Giugno 2016 L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai

Art. 45 (Compiti della autorità nazionale anticorruzione )

In vigore dal 23 Giugno 2016 L’autorità nazionale anticorruzione, controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti

Art. 46 (Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico)

In vigore dal 23 Giugno 2016 L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e

Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici)

In vigore dal 23 Giugno 2016 La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica,

Art. 48 (Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza)

In vigore dal 23 Giugno 2016 L’Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all’organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente». L’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l’organizzazione,

Art. 49 (Norme transitorie e finali)

In vigore dal 23 Giugno 2016 L’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle