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Art. 12, c.1,2 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano

Art. 13, c.1, lett a) (Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;b) all’articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche

Art. 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo , di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni:a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;b) il curriculum;c) i compensi di qualsiasi natura connessi

Art. 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;b) il curriculum vitae;c) i dati relativi

Art. 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per

Art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi)

In vigore dal 23 Giugno 2016 L’albo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un’area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell’albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell’autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione

Art. 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo , di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni:a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;b) il curriculum;c) i compensi di qualsiasi natura connessi

Art. 16 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo,

Art. 17 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le