Art. 13 (Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni)
In vigore dal 23 Giugno 2016 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;b) all’articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche