Art. 18, c.1 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici)

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.