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Art. 1, c.1, n.5, Disposizioni per la pubblicita’ della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le disposizioni della presente legge si applicano: ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ((ai Vice Ministri,)) ai Sottosegretari di Stato; ai consiglieri regionali ((e ai componenti della giunta regionale)); ai consiglieri provinciali ((e ai componenti della giunta provinciale)); ai consiglieri di

Art. 2, c.1,2 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l’ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni

Art. 2, c.1 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l’ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni