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Art. 22 (Monitoraggio degli obiettivi e indicatori)

In vigore dal 31 Maggio 2011 Alla fi ne di ciascun esercizio fi nanziario e in accom- pagnamento al bilancio consuntivo, il Piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali sco- stamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20. Ai fi

Art. 19 (Principi generali)

In vigore dal 31 Maggio 2011 Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presen- tano un documento denominato ‘Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio’, di seguito denominato ’Piano’, al fi ne di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.