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Art. 52, c.1, Codice dell’amministrazione digitale

In vigore dal 07 Marzo 2005 L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e’ disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati,

Art. 63, c.3-bis e 3-quater Codice dell’amministrazione digitale

In vigore dal 07 Marzo 2005 3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo

Art. 53, c.1-bis, (Siti Internet delle pubbliche amministrazioni)

In vigore dal 07 Marzo 2005 Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.1-bis.

Art. 5, c.1, Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

In vigore dal 07 Marzo 2005 I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza