Art. 23 (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi)

In vigore dal 23 Giugno 2016

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
    a) soppressa;
    b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis
    c) soppressa
    d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche,ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
  2. Abrogato