Art. 19 (Principi generali)

In vigore dal 31 Maggio 2011

  1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presen- tano un documento denominato ‘Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio’, di seguito denominato ’Piano’, al fi ne di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.
  2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai prin- cipali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programma- zione fi nanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quanti fi care tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.
  3. Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi ed in- dicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le am- ministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate dall’articolo 21, comma 11, lette- ra a) , e dall’articolo 35, comma 2, della legge 31 dicem- bre 2009, n. 196.
  4. Al fi ne di assicurare il consolidamento e la confron- tabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti de fi niscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all’arti- colo 1, comma 1, lettera b) , il sistema minimo di indica- tori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità lo- cale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d’intesa con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.