Art. 19, c. 1-bis Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

In vigore dal 19 Agosto 2014

1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita’ dei dirigenti interessati e le valuta.