Art. 1, c.1, n.5, Disposizioni per la pubblicita’ della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

In vigore dal 20 Aprile 2013

Le disposizioni della presente legge si applicano:

  1. ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  2. al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ((ai Vice Ministri,)) ai Sottosegretari di Stato;
  3. ai consiglieri regionali ((e ai componenti della giunta regionale));
  4. ai consiglieri provinciali ((e ai componenti della giunta provinciale));
  5. ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;