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Accesso civico

Norma vigente: Art. 5, c.1,2, Decreto Legislativo 14/03/2013, n°33 Agg. D.lgs. 97/2016
Norma vigente: Art. 2, c.9-bis, Decreto Legislativo 02/09/1990, n°241


E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui il GAL ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Direttore del GAL mediante l’utilizzo della casella di posta elettronica certificata [email protected]. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta verrà pubblicato nel portale web del GAL il documento, l’informazione o il dato richiesto e comunicata contestualmente al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento (link).

Chiunque, in modo gratuito e senza bisogno di motivazione, ha diritto di accedere a dati e a documenti detenuti dal GAL, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto stesso.È necessario identificare nella richiesta i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere: eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole. Il GAL, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, se ritenuta accoglibile, provvede a comunicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione. In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 33/13. Laddove il GAL non intendesse accogliere la richiesta, provvederà nei termini di legge a fornire adeguata motivazione.