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Art. 38, c.1,2, Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

In vigore dal 20 Aprile 2013. Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 in vigore dal 23/06/2016(In grassetto le integrazioni, barrate le parti abrogate, in rosso iriferimenti alla Sezione specifica) vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis , le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione; le linee guida per la valutazione

Art. 39, Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano: gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere

Art. 40, c.2, Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

In vigore dal 20 Aprile 2013 In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’ articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , dalla legge 16 marzo 2001, n. 108 , nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Le amministrazioni di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b),

Art. 42, Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 , o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: i provvedimenti adottati, con

Art. 43, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 20 Aprile 2013 All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e’ indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’. Il responsabile svolge

Art. 5, c.1, c.4, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In vigore dal 20 Aprile 2013 L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non e’ sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve

Art. 4, c.3, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 20 Aprile 2013 3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione

Art. 29, c.2, Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’ articolo 19 del decreto legislativo