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Art. 20, c.3, Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico

In vigore dal 20 Aprile 2013 All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita’ di cui al presente decreto. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel

Art. 1, c. 7 (Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato)

In vigore dal 23 Aprile 2004 Alla data di entrata in vigore del presente re golamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata: “amministrazione”, è istituito ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ruolo dei dirigenti; alla medesima data è soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello

Art. 1, c.1, n.5, Disposizioni per la pubblicita’ della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

In vigore dal 20 Aprile 2013 Le disposizioni della presente legge si applicano: ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ((ai Vice Ministri,)) ai Sottosegretari di Stato; ai consiglieri regionali ((e ai componenti della giunta regionale)); ai consiglieri provinciali ((e ai componenti della giunta provinciale)); ai consiglieri di

Art. 2, c.1,2 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l’ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni

Art. 2, c.1 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l’ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni

Art. 53, c.14 Incompatibilita’, cumulo di impieghi e incarichi

In vigore dal 11 Marzo 2015 14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i

Art. 47, c.8 Incompatibilita’, cumulo di impieghi e incarichi

In vigore dal 15 Novembre 2009 8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche’ le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell’ARAN e delle amministrazioni interessate.

Art. 55, c.4 Sanzioni disciplinari e responsabilita’

In vigore dal 30 Marzo 2001 Per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita’ civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, si applicano l’articolo 2106 del codice civile e l’articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della

Art. 55, c.2 Sanzioni disciplinari e responsabilita’

In vigore dal 30 Marzo 2001 Per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita’ civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, si applicano l’articolo 2106 del codice civile e l’articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della