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Art. 43, (Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

In vigore dal 26 Agosto 2016 All’articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle pubbliche amministrazioni»; al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» e’ soppressa; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto

Art. 1, c.2 Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire

In vigore dal 20 Aprile 2013 2. Del ricorso e’ data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso e’ altresi’ comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Art. 4, c.2,6 Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire

In vigore dal 20 Aprile 2013 2. Della sentenza che definisce il giudizio e’ data notizia con le stesse modalita’ previste per il ricorso dall’articolo 1, comma 2. 6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.

Art. 18-bis (Indicatori di bilancio)

In vigore dal 23 Giugno 2011 Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bila ncio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro

Art. 22 (Monitoraggio degli obiettivi e indicatori)

In vigore dal 31 Maggio 2011 Alla fi ne di ciascun esercizio fi nanziario e in accom- pagnamento al bilancio consuntivo, il Piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali sco- stamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20. Ai fi

Art. 19 (Principi generali)

In vigore dal 31 Maggio 2011 Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presen- tano un documento denominato ‘Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio’, di seguito denominato ’Piano’, al fi ne di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Art. 29, c.1 (Principi in materia di trasparenza)

In vigore dal 18 Aprile 2016 Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di

Art. 21, c.7 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)

In vigore dal 18 Aprile 2016 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie

Art. 19, c.7 (Gestione del personale)

In vigore dal 19 Agosto 2016 Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,

Art. 18, c.5, Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico

In vigore dal 20 Aprile 2013 I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilita’ i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonche’ i dissenzienti e gli astenuti. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire