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Art. 38, c.1 (Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i

Art. 38, c.2 (Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i

Art. 10, c.8, lett.a) (Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione)

In vigore dal 23 Giugno 2016 Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. Abrogato La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce

Art. 5 c.1,2(Accesso civico a dati e documenti)

In vigore dal 23 Giugno 2016 L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e